1920,
Jacopo Gelli, Codice Cavalleresco italiano , p. 9
Offesa semplice, o di primo grado, se diretta
contro il prestigio della persona ingiuriata; e l'offensore, avendo ferito coll'offesa il valentuomo, deve
rispondere di un affronto.
Così, se col proposito di umiliare ed offendere negasi
all'individuo qualità di decoro, come ingegno, coltura,
capacità in chicchessia, poteri, fortuna od altro consimile.
L'offesa di primo grado, qualora si faccia ricorso
al duello, piuttosto che all'arbitraggio, o al giurì, o
alla Corte d'onore, dà il diritto alla scelta dell'arme
a chi ne fu colpito.